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Un vademecum per non
sbagliare
di Vincenzo Martorano
All’inizio del testo unico un glossario che
spiega il significato dei vocaboli più
importanti, facilitando la comprensione del
dettato normativo con positive ricadute in
termini di certezza del diritto.
Un elenco di definizioni, dirette a
precisare la natura degli istituti e il
significato dei principali vocaboli
rilevanti nella materia dà l'avvio al testo
unico sulla documentazione amministrativa.
La tendenza a inserire in provvedimenti
normativi, soprattutto di complessa lettura
- come quello in esame - elenchi del genere,
nata nell'ambito dell'ordinamento
comunitario, si è ormai affermata anche in
quello interno, con innegabili positivi
risultati in termini di certezza del
diritto. Mentre molte delle formulazioni si
limitano a riproporre il contenuto di
disposizioni previgenti, alcune di esse
codificano concetti sinora affidati alla
sola elaborazione di dottrina e
giurisprudenza ovvero riprendono espressioni
già introdotte in via amministrativa, ad
esempio con circolari. È il caso delle
definizioni relative ai termini
«certificato», «dichiarazione sostitutiva»,
«documento d'identità», «documento di
riconoscimento», «legalizzazione di
fotografia», «amministrazione procedente» e
«amministrazione certificante».
·
nella scia di quanto già stabilito
dalla legge 241/1990 e dal Dpr 403/1998, ai
soggetti gestori, a qualunque titolo, di
servizi pubblici, non solo nei rapporti con
l'utenza, ma anche (accogliendo un
suggerimento delle competenti Commissioni
parlamentari) in quelli intercorrenti tra
loro;
·
riproducendo il disposto
dell'articolo 2 della legge 340/2000 (su
Guida agli Enti Locali del 23 dicembre 2000
n. 46), ai privati che vi consentano.
L'ampiezza d
·
l'articolo 1, comma 3, del Dl
32/2000, convertito con modificazioni in
legge 97/2000 (su Guida agli Enti Locali
dell'11 marzo 2000 n. 9 e del 3 giugno 2000
n. 20), in materia di provvedimenti di
rilascio di immobili a uso abitativo;
·
la legge 217/1990, come modificata e
integrata dal disegno di legge approvato in
via definitiva dal Senato lo scorso 28
febbraio, in tema di ammissione al gratuito
patrocinio.
L'estensione alle persone giuridiche
- Con una previsione forse un po'
ridondante, l'articolo 3 del testo unico
indica coloro che possono avvalersi delle
modalità di produzione di atti e documenti
nei confronti della pubblica amministrazione
e degli altri soggetti sopra indicati.
Questa facoltà viene innanzitutto
espressamente estesa - in conformità a
quanto già evidenziato dalla Funzione
pubblica - alle persone giuridiche,
limitatamente a quelle aventi sede legale in
Italia o in uno degli altri Paesi
appartenenti all'Unione europea. L'ampiezza
dell'elencazione, che comprende anche
società di persone, enti, associazioni e
comitati, porta a ritenere non
indispensabile, allo scopo, l'avvenuto
riconoscimento della personalità giuridica.
Inoltre, poiché il medesimo articolo 3
include in quest'ambito anche le p
·
sostituisce al requisito della
residenza quello del possesso di regolare
autorizzazione al soggiorno nel nostro
Paese, di conseguenza ampliando, nello
specifico, il novero dei potenziali
destinatari delle norme;
·
elimina il riferimento all'autocertificabilità
di circostanze comprovabili da parte di
soggetti privati, riferimento che aveva
suscitato alcune perplessità in dottrina, in
quanto rendeva, in astratto, impropriamente
più ampie le possibilità di utilizzo delle
dichiarazioni per questi soggetti che per i
cittadini italiani e comunitari;
·
fa espressamente salve le norme
concernenti la disciplina dell'immigrazione
e la condizione dello straniero (si vedano,
in particolare, il Dlgs 286/1998 e il Dpr
394/1999 - quest'ultimo pubblicato su Guida
agli Enti Locali del 25 dicembre 1999 n. 49)
nonché le disposizioni contenute in
convenzioni internazionali;
·
riproducendo quanto disposto dal
citato Dpr 394/1999, precisa che, al di
fuori dei casi indicati, il cittadino
extracomunitario è tenuto a comprovare
fatti, stati e qualità mediante certificati
o attestazioni rilasciati dai competenti
uffici stranieri e corredati di traduzione
in lingua italiana dichiarata conforme a
cura della nostra autorità consolare.
I rimedi nei casi di im
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Ultimo aggiornamento: 16 febbraio 2002 |