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Guida al Testo Unico CHI PUO’ E CHI DEVE APPLICARE LE DISPOSIZIONI DEL TESTO UNICO (art. 2)Cosa cambia
L’applicazione delle disposizioni in
materia di autocertificazione viene estesa
a tutti i soggetti privati che le vogliano
accettare. Ciò significa che i privati,
come ad esempio banche ed assicurazioni,
hanno la possibilità di accettare
l’autocertificazione, ma non sono
obbligati a farlo, poiché si tratta di una
facoltà e non di un obbligo.
Le disposizioni del testo unico sulla
produzione di atti e documenti, quindi, si
applicano:
1.
A tutte le amministrazioni
pubbliche;
2.
Ai gestori di servizi pubblici nei
rapporti con l’utenza
I gestori di servizi pubblici sono tenuti
ad applicarle nei rapporti con l’utenza,
mentre nei rapporti con il personale, con
le imprese che partecipano alle gare ecc.
sono equiparati ai privati, e non sono
quindi tenuti ad accettare
l’autocertificazione, ma possono scegliere
di farlo;
3.
Ai privati che lo consentono. Perché
Le novità sopra descritte si sono rese
necessarie perché la semplificazione
prodotta dal ricorso
all’autocertificazione nei confronti delle
amministrazioni pubbliche e dei
concessionari di pubblici servizi è stata
tale da renderne interessante l’utilizzo
anche per alcuni soggetti privati come
banche, assicurazioni, ecc. Anche per
questi soggetti gli strumenti di
semplificazione della documentazione
amministrativa sono una risorsa capace di
snellire la propria attività e di
migliorare il proprio rapporto con
l’utenza. Per questo, con la legge n. 340
del 2000, le cui disposizioni in materia
sono ora raccolte nel Testo Unico, è stata
riconosciuta anche ai privati la
possibilità di accettare le
autocertificazioni dai propri clienti,
senza però limitare la loro sfera di
autonomia privata e quindi senza imporre
loro l’obbligo di accettare le
dichiarazioni sostitutive. Fate attenzione:
·
Alcuni gestori di servizi pubblici
svolgono anche attività di tipo privato,
ad esempio l’Ente Poste è tenuto ad
accettare l’autocertificazione nella
gestione del servizio postale ma non è
tenuto a farlo nei servizi bancari, per i
quali è assimilato a un privato. Alcuni
soggetti privati possono svolgere attività
in concessione (per conto di soggetti
pubblici): le banche, che sono private,
sono tenute ad accettare
l’autocertificazione quando riscuotono il
pagamento di tributi per conto di
un’amministrazione e gestiscono quindi un
servizio pubblico;
·
L’autorità giudiziaria non è tenuta ad
accettare l’autocertificazione;
·
Le dichiarazioni sostitutive di
atto di notorietà rivolte ai privati
richiedono l’autentica della firma.
CHI PUO’ UTILIZZARE LE DISPOSIZIONI DEL TESTO UNICO (art. 3)
Cosa cambia
La possibilità di utilizzare le
dichiarazioni sostitutive è estesa anche
agli extracomunitari con regolare permesso
di soggiorno limitatamente agli stati,
alle qualità personali e ai fatti
certificabili o attestabili in Italia da
soggetti pubblici. Inoltre le
dichiarazioni sostitutive possono essere
utilizzate anche nell’ambito di materie
per cui esiste una convenzione fra
l’Italia ed il Paese di provenienza del
cittadino extracomunitario (ad es.
convenzioni in materia tributaria).
Restano comunque salvi i casi
espressamente regolati dal “Testo Unico
sull’immigrazione”.
Le disposizioni in materia di produzione
di atti o documenti possono quindi essere
utilizzate da:
·
I cittadini italiani e dell’Unione
europea;
·
Le persone giuridiche, le società
di persone, le pubbliche amministrazioni,
gli enti, i comitati e le associazioni
aventi sede legale in Italia o in uno dei
paesi dell’Unione europea;
·
I cittadini extracomunitari
regolarmente soggiornanti in Italia
limitatamente ai dati verificabili o
certificabili in Italia da soggetti
pubblici;
·
I cittadini extracomunitari che ne
hanno necessità in procedimenti relativi a
materie per cui esiste una convenzione fra
il loro Paese di origine e l’Italia. Perché
La limitazione della possibilità di
utilizzare le autocertificazioni con le
stesse modalità previste per i cittadini
italiani ai soli cittadini extracomunitari
residenti in Italia ha creato dei problemi
operativi e degli aggravi di procedura in
tutti i procedimenti in cui la situazione
rilevante non è la residenza ma il
possesso del regolare permesso di
soggiorno. Per questo si è ritenuto di
superare questa limitazione estendendo la
possibilità di utilizzare direttamente le
autocertificazioni anche ai cittadini non
residenti ma con regolare permesso di
soggiorno, dato che anche nei loro
confronti è possibile operare una verifica
di quanto dichiarato presso le
amministrazioni pubbliche italiane. CASI DI IMPEDIMENTO (art. 4)Cosa cambia
La dichiarazione nell’interesse di chi si
trovi in una situazione di impedimento
temporaneo per ragioni di salute, può
essere sostituita dalla dichiarazione,
resa dal coniuge o, in sua assenza, dai
figli o, in mancanza di questi, da un
altro parente in linea retta o collaterale
fino al terzo grado. Tale dichiarazione
deve contenere l’indicazione
dell’esistenza di un impedimento
temporaneo per ragioni di salute e va resa
davanti al pubblico ufficiale, che deve
accertare l’identità del dichiarante.
Per i casi di impedimento a firmare (e
cioè analfabetismo o impedimento fisico)
già previsti dal d.P.R. 403 del 1998, il
Testo Unico elimina l’indicazione delle
cause dell’impedimento mantenendo ferma
l'identificazione della persona che rende
la dichiarazione e l’attestazione da parte
del pubblico ufficiale che la
dichiarazione è stata a lui resa in
presenza di un impedimento a
sottoscrivere.
Fate attenzione:
·
Per ragioni di riservatezza non
deve mai essere indicata la causa
dell’impedimento;
·
Sono legittimati ad effettuare la
dichiarazione in luogo di chi si trova in
una situazione di momentaneo impedimento
per ragioni di salute il suo coniuge o i
suoi parenti, fino al terzo grado di
parentela. A tale riguardo occorre
ricordare che sono parenti:
-
in linea retta, le persone che si
trovano in una situazione di discendenza
diretta (genitori/figli; nonni/nipoti;
ecc.);
-
in linea collaterale, le persone
che hanno almeno un ascendente comune
(fratelli/sorelle; zii/nipoti; ecc).
Il grado
di parentela si calcola:
-
per i parenti in linea retta,
contando le generazioni: genitori/figli
sono dunque parenti di primo grado,
nonni/nipoti di secondo; bisnonni/nipoti
di terzo, ecc.;
-
per i parenti in linea collaterale,
risalendo dalla persona che ha
l’impedimento, di figlio in padre, fino
all’ascendente comune e ridiscendendo da
questo, di padre in figlio, fino alla
persona che rende la dichiarazione, senza
contare l’ascendente: fratello/sorella
sono dunque parenti di secondo grado;
zio/nipote parenti di terzo grado.
Dalla
parentela va distinta l’affinità, che è il
rapporto che lega un coniuge ai parenti
dell’altro coniuge. Le persone legate a
chi si trova in uno stato di impedimento
da un rapporto di affinità non possono
rendere dichiarazioni per suo conto.
In
sintesi possono effettuare la
dichiarazione al posto di chi si trova in
uno stato di impedimento:
-
parenti in linea retta: genitori,
nonni, bisnonni, figli, nipoti, pronipoti;
-
parenti in linea collaterale: zii,
fratelli, nipoti. Perché
L’art. 4 disciplina i casi di impedimento
e introduce al comma 1 una nuova
semplificazione per i casi di temporaneo
impedimento per ragioni di salute che
permetterà di affrontare numerose
problematiche ripetutamente segnalate nel
corso dell’applicazione del d.P.R. n.403
del 1998. Per ragioni di tutela della
riservatezza dei dati personali è stata
eliminata la menzione della causa
dell’impedimento.
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