Passepartout

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Il passepartout dell’autocertificazione

di Vincenzo Martorano


Per spingere i cittadini a utilizzare le dichiarazioni sostitutive, gli uffici competenti sono tenuti a predisporre moduli specifici, e ad adeguare i fac simile di domanda che devono contenere formule predefinite.
Un altro passo verso la semplificazione: maggiore informazione, facilitazione degli adempimenti e agevolazione dei controlli delle amministrazioni procedenti


Il principale strumento di semplificazione della documentazione amministrativa è la dichiarazione sostitutiva, ormai assurta a simbolo del nuovo rapporto tra cittadino e pubblici poteri. Essa evita al soggetto interessato, quando chiede il rilascio di un determinato provvedimento amministrativo o l'erogazione di un servizio pubblico, di dover produrre, in allegato alla relativa domanda, i certificati idonei a dimostrare l'esistenza dei presupposti e il possesso dei requisiti previsti dalla norma, dichiarando egli stesso la sussistenza di quei presupposti e requisiti.
Tali dichiarazioni sostituiscono a tutti gli effetti e definitivamente i documenti necessari, dei quali riprendono anche la validità temporale (articolo 48, comma 1, del testo unico): illimitata per gli stati e i fatti personali non soggetti a modifiche, sei mesi nelle altre ipotesi, sempre che disposizioni di legge o di regolamento non prevedano una validità superiore.
I due tipi di dichiarazione - Le figure giuridiche previste dalla legge sono, in realtà, due, come confermato anche dalle definizioni contenute nell'articolo 1 del Dpr in esame.
Alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, che permette di comprovare tutti gli stati, le qualità e i fatti indicati dall'articolo 46 del testo unico, si affianca, infatti, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la quale può riguardare tutte le altre circostanze, non contenute nell'elencazione di cui sopra, di cui l'interessato abbia diretta conoscenza.
Da un punto di vista pratico, le due fattispecie si differenziano esclusivamente per le modalità di sottoscrizione. Infatti, mentre la prima non necessita di alcuna particolare formalità in proposito, la seconda - come stabilisce ora l'articolo 38 del Dpr 445/2000 - dev'essere in tutti i casi firmata in presenza del dipendente addetto ovvero prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore stesso.
È stata superata, cioè, a tali fini, la precedente distinzione tra le dichiarazioni sostitutive di atto notorio contenute o, comunque, funzionalmente collegate a istanze prodotte alla pubblica amministrazione (per le quali potevano essere impiegate le richiamate modalità alternative all'autentica di firma vera e propria) e quelle presentate senza alcuna connessione alle istanze medesime (per le quali doveva essere utilizzata la procedura di cui all'articolo 20 della legge 15/1968, ora abrogato).
Per quanto riguarda la riconducibilità all'una o all'altra figura di dichiarazione, si noti come il citato articolo 46 riproduca sostanzialmente le elencazioni già contenute nell'articolo 2 della legge 15/1968 e nell'articolo 1 del Dpr 403/1998, apportando alcune modifiche e integrazioni dirette a razionalizzare l'istituto della dichiarazione sostitutiva di certificazione e, in particolare, a ricomprendere tra le circostanze comprovabili con essa pressoché tutti gli stati, qualità e fatti che siano certificabili da parte di una pubblica amministrazione.
In quest'ottica si spiegano le numerose aggiunte all'elenco (si veda, al riguardo, l'apposita tabella) nonché l'eliminazione dello status di casalinga, il quale non è, come si sa, attestabile da alcuna amministrazione (tale circostanza potrà, comunque - in base a quanto già detto - sempre formare oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio).
I certificati non sostituibili - Le uniche eccezioni al principio di generale sostituibilità di certificati e documenti sono rinvenibili nell'elencazione contenuta nell'articolo 49, comma 1, del testo unico, che riproduce l'abrogato articolo 10, comma 1, del Dpr 403/1998 (certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità Ce, di marchi o brevetti). Sono fatte salve, comunque, le disposizioni speciali contenute in normative di settore, tra le quali meritano di essere ricordate:

·         l'articolo 4 del Dl 323/1996, convertito dalla legge 425/1996, il quale prevede che i minorati civili titolari di pensioni, assegni e indennità presentino al ministero del Tesoro una dichiarazione sostitutiva attestante le proprie condizioni di salute, con particolare riferimento alle infermità che avevano dato luogo all'erogazione del beneficio economico;

·         l'articolo 39 della legge 448/1998, secondo cui i soggetti portatori di handicap possono attestare con autocertificazione l'esistenza delle condizioni personali richieste ai fini dell'adozione di provvedimenti amministrativi o dell'acquisizione di vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie e così via;

·         l'articolo 1 del Dpr 355/1999, che consente, ai fini dell'ammissione alla scuola, di autocertificare l'avvenuta effettuazione di vaccinazioni obbligatorie.

La modulistica - Al fine di agevolare il cittadino nell'utilizzo dello strumento della dichiarazione sostitutiva, l'articolo 48, commi 2 e 3, del testo unico ribadisce che gli uffici pubblici sono tenuti a predisporre appositi moduli nonché ad adeguare i fac simile di domanda, che devono contenere le formule delle dichiarazioni necessarie.
Si tratta di un fondamentale adempimento, cui sono chiamate le amministrazioni; è ovvio, infatti, che l'uso di una modulistica ben strutturata è decisivo in vista della piena attuazione dei principi di semplificazione, in un duplice senso:

·         permette l'impiego dell'autocertificazione anche a coloro che non sono a conoscenza delle relative norme e, quindi, della possibilità di avvalersi di tale strumento;

·         razionalizza l'eventuale attività di controllo, consentendo quindi di snellire anche i successivi adempimenti di competenza dell'amministrazione procedente e di quella certificante.

Nei modelli dev'essere apposto anche il richiamo alle sanzioni penali previste in caso di falsa dichiarazione nonché l'informativa richiesta dall'articolo 10 della legge 675/1996, sulla protezione dei dati personali (il cui inserimento era in precedenza previsto come facoltativo).
Qualora i moduli non siano disponibili, è senz'altro consentito, comunque, l'uso di un qualsiasi foglio di carta.
Alcuni casi particolari - È già stata sottolineata l'ampiezza del possibile contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
A conferma di ciò, occorre ricordare come il testo unico permetta il suo utilizzo anche:

·         per attestare, nell'interesse del dichiarante, fatti, qualità e stati relativi a soggetti diversi, purché rientranti nella sfera di conoscenza diretta del dichiarante stesso (articolo 47, comma 2);

·         per attestare il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, di una pubblicazione, di un titolo di studio o di servizio ovvero di un documento fiscale che deve essere obbligatoriamente conservato dal privato è conforme all'originale (articolo 19);

·         per comprovare, in vista del rilascio dei relativi duplicati, lo smarrimento di documenti di riconoscimento o, comunque, attestanti stati e qualità personali dell'interessato, eccetto i casi in cui la legge preveda espressamente la necessità di denunciare il fatto agli organi di polizia (articolo 47, comma 4).

Mentre le prime due disposizioni ripropongono quanto già previsto dall'articolo 2, comma 2, del Dpr 403/1998, pur con un consistente ampliamento dell'ambito di operatività per quanto concerne l'autentica di copia, in precedenza ammessa solo per le pubblicazioni e per i titoli da presentare nei concorsi pubblici, la terza introduce una novità assoluta per il nostro ordinamento, le cui potenzialità applicative sembrano, comunque, prima facie limitate, data la sussistenza dell'obbligo di denuncia in caso di smarrimento dei più comuni documenti.


Quando è ammessa la dichiarazione sostitutiva

DATI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE

- la data e il luogo di nascita

- la residenza

- la cittadinanza

- l'esistenza in vita

- lo stato civile (celibe, coniugato, vedovo o stato libero)

- lo stato di famiglia

- il godimento dei diritti civili e politici

- la nascita del figlio

- il decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente

- tutti i dati contenuti nei registri di stato civile

TITOLI DI STUDIO E QUALIFICHE PROFESSIONALI

- il titolo di studio

- il titolo di specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento e qualificazione tecnica

- gli esami sostenuti

- la qualifica professionale

- l'appartenenza a ordini e collegi professionali

SITUAZIONE ECONOMICA, LAVORATIVA E FISCALE

- la situazione reddituale ed economica (anche ai fini della concessione di benefici di qualsiasi tipo)

segue: SITUAZIONE ECONOMICA, LAVORATIVA E FISCALE

- la qualità di pensionato e la relativa categoria di pensione

- lo stato di disoccupazione

- la vivenza a carico

- l'assolvimento degli obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto

- il possesso e il numero di codice fiscale e di partita Iva

- gli altri dati contenuti nell'archivio dell'anagrafe tributaria

POSIZIONE GIURIDICA

- la qualità di legale rappresentante di persone fisiche e giuridiche

- la qualità di tutore, curatore e simili

- l'assenza di condanne penali e di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale

- di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti

- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato

ALTRE CIRCOSTANZE

- l'iscrizione in albi, registri ed elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni

- l'iscrizione ad associazioni e formazioni sociali di qualsiasi tipo

- la qualità di studente

- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio

N.B. In neretto le novità introdotte dal Dpr 445/2000


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Ultimo aggiornamento: 16 febbraio 2002