Guida Informatica

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Guida alla gestione informatica dell’Ente

di Paolo Subioli


Le amministrazioni locali ora sono chiamate a rinnovare i processi di lavoro e attuare una completa riorganizzazione delle strutture per dare seguito alle disposizioni del testo unico e rendere spedito ed efficiente l’intero processo di modernizzazione.
Dal protocollo alla firma digitale, dall’archiviazione di atti e documenti all’accesso per i cittadini ecco le indicazioni operative per non fallire la riforma


Cosa devono fare gli Enti locali per rinnovare i propri processi di lavoro, in modo che sia possibile attuare in toto le disposizioni contenute nel testo unico e giungere così a una gestione della documentazione amministrativa completamente digitalizzata?
Sono le stesse disposizioni del testo unico a fornirci utili indicazioni operative, che gli enti possono accogliere alla stregua di una base finalmente unitaria e coerente, sulla quale impostare i propri piani di lavoro. Ripercorriamo dunque quanto disposto dal testo unico, non sulla base della successione degli articoli, ma dell'ordine che logicamente dovrebbero seguire gli enti per riorganizzare i propri sistemi di gestione della documentazione amministrativa.
Il sistema di gestione informatica dei documenti - Alla base di tutta l'infrastruttura necessaria alla gestione digitale dei documenti c'è un adeguato sistema informativo: cervello e sistema nervoso di tutto l'apparato tecnologico dell'ente. I progettisti, sulla base di un apposito piano di sviluppo, che le amministrazioni devono obbligatoriamente adottare (articolo 51, comma 1), metteranno a punto un sistema, composto da uno o più server, una rete che collega tra loro tutti i computer e il software. Tale sistema sarà finalizzato alla «totale automazione delle fasi di produzione, gestione, diffusione ed utilizzazione dei propri dati, documenti, procedimenti ed atti» (comma 2). Tutti gli altri sottosistemi - per il protocollo, la gestione dei flussi documentali, l'accesso agli atti e la loro archiviazione - dipenderanno da questa architettura complessiva, all'interno della quale potrebbe anche essere trasferito l'archivio cartaceo esistente, qualora venisse giudicata conveniente una sua digitalizzazione.
Il sistema di gestione informatica dei documenti - (articolo 52) dovrà garantire un adeguato livello di sicurezza, ma al tempo stesso la possibilità di accesso ai documenti da parte di chiunque ne abbia diritto, all'interno o all'esterno dell'ente, tramite un apposito apparato autorizzativo.
La firma
digitale - La firma digitale - a cui è dedicata tutta la sezione V del testo unico e di cui si parla in un altro articolo - è la tecnologia che rende possibile l'adozione dei sistemi informativi automatizzati per il lavoro amministrativo.
Lo scambio di documenti digitali interno al sistema delle amministrazioni ha infatti bisogno che sia accertata senza ombra di dubbio l'identità di mittenti e destinatari, così come la certezza dell'identità è necessaria per accedere alle funzioni di protocollo e di archiviazione.
Tra tutti i compiti, quello dello sviluppo di un'infrastruttura adeguata per la firma digitale è il più impegnativo e costoso. Inoltre, a differenza degli altri, rende praticamente obbligatorio l'affidamento in outsourcing della parte di lavoro più consistente, quella relativa alla gestione dei certificati.
L'organizzazione per grandi aree - Il problema dell'eventuale complessità di un unico sistema informativo, per la gestione di molteplici funzioni tra loro disomogenee, viene affrontato dal testo unico con la prescrizione di individuare all'interno dell'ente grandi aree organizzative omogenee, all'interno delle quali sia possibile assicurare criteri uniformi di classificazione, archiviazione e comunicazione (articolo 50, comma 4). Ciascuna di esse dovrà essere dotata di un proprio servizio per la gestione informatica dei documenti, comprendente le funzioni di protocollo, gestione dei flussi e archiviazione (articolo 61, comma 1). Deduciamo che la prescrizione non sia valida per i piccoli enti, a meno che non si consorzino tra loro.
Il protocollo - L'importanza del protocollo, pratica quotidiana e centrale nelle attività di tutti gli enti, si amplifica notevolmente con la digitalizzazione dei documenti, poiché l'assegnazione di un codice univoco a ciascuno di essi, assieme all'apposizione di dati come la data e l'ora di trasmissione, gli estremi di mittente e destinatario, l'oggetto, eccetera, è la base logica che ne consente un trattamento automatizzato. Ogni documento che entra o che viene prodotto dall'amministrazione, infatti, ha un suo "marchio", che ne consente in ogni momento l'identificazione automatica e il relativo trattamento.
Il testo unico disciplina sia la registrazione di protocollo - che consiste nella creazione di un data base contenente i dati essenziali (numero di protocollo, data di registrazione, mittente o destinatario, oggetto, impronta) di ciascun documento - sia la sua segnatura, ovvero l'apposizione all'originale delle informazioni riguardanti il documento stesso.
La g
estione dei flussi documentali - Il "motore" dell'automazione in una pubblica amministrazione è il sistema di gestione dei flussi documentali (articoli 64-66).
Tramite la rete dell'ente, in pratica, sarà possibile gestire qualsiasi procedimento amministrativo, protocollando, firmando, scambiando e, infine, archiviando i documenti in formato digitale. Per arrivare a tanto, bisogna innanzi tutto stabilire un sistema di classificazione. Ovvero, ciascun documento deve trovare posto in una cartella univocamente individuabile, a sua volta contenuta in un fascicolo e così via. La particolarità è che non si tratta di cartelle e fascicoli reali, ma virtuali, esistenti unicamente nella memoria dei computer. Ciascun documento, "marchiato" dal protocollo appena giunto all'interno del sistema informativo, potrà essere in ogni momento riconosciuto e poi seguito in ogni passaggio. Grazie alla firma digitale, i documenti, nei loro spostamenti virtuali, potranno essere arricchiti delle necessarie autorizzazioni che renderanno effettivo il procedimento.
L'archiviazione - Almeno una volta l'anno i documenti - ma possiamo tranquillamente parlare di file - dovranno essere archiviati (articolo 67), in modo che il sistema di gestione dei flussi documentali non si appesantisca troppo. Le tecnologie digitali consentono peraltro di tenere traccia molto facilmente anche di ciascuna eventuale richiesta di prelevamento dagli archivi.
I documenti possono essere registrati su dischi rimovibili, come i Cd-Rom, ma dal momento che anche i supporti informatici subiscono una rapida evoluzione tecnologica, che ne potrebbe rendere ardua l'accessibilità una volta divenuti obsoleti, i dati vanno periodicamente trasferiti su supporti più aggiornati, al massimo una volta ogni cinque anni (articolo 62). Per fare un esempio, oggi sarebbe molto difficile accedere a un file registrato su un floppy disk da 5 pollici e 1/4, il tipo grande che andava fino alla metà degli anni '90.
Accesso alla documentazione amministrativa - Infine, non bisogna dimenticare che tutto ciò viene fatto per il vero protagonista dei procedimenti amministrativi, il cittadino. Al cittadino vanno, dunque, garantiti quei diritti d'accesso alla documentazione amministrativa che il nostro ordinamento gli riconosce dal 1990, e che è molto più facile soddisfare con l'aiuto delle tecnologie informatiche.
Il cittadino può accedere al sistema informativo dell'ente tramite il suo sito Web, che "filtrerà" solo le informazioni che il cittadino, e in particolare quel cittadino, può vedere (articolo 58, comma 1). L'accesso a tali informazioni deve essere facilitato al massimo, tanto che lo stesso testo unico raccomanda l'uso di sistemi come i motori di ricerca (comma 2). Le statistiche di accesso al sito permetteranno infine di effettuare le opportune attività di controllo (comma 3). Qualora il cittadino, invece di accedere a pagine Web "statiche", ovvero preconfezionate per qualsiasi uso, potesse avere accesso diretto al sistema, p
er vedere o scaricare i documenti di proprio interesse, allora dovrebbe dotarsi di un sistema di identificazione sicuro, come la firma digitale (articolo 59, comma 3). La diffusione della carta d'identità elettronica renderà possibile anche questo ulteriore passaggio.


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Ultimo aggiornamento: 16 febbraio 2002